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D.I. 01/02/20063. Nel caso in cui il soggetto beneficiario intenda ottenere il finanziamento bancario da un soggetto finanziatore diverso dal soggetto convenzionato prescelto, in domanda dovrà indicare anche il soggetto finanziatore. Il soggetto convenzionato provvede a comunicare al soggetto finanziatore gli elementi necessari per la valutazione del merito di credito ed acquisisce i relativi esiti. 4. Il soggetto convenzionato comunica alla CDP S.p.a. ed al soggetto agente la delibera del finanziamento del soggetto finanziatore accettata dal soggetto beneficiario. A seguito della delibera del singolo finanziamento agevolato da parte della CDP, il soggetto convenzionato comunica l'esito definitivo della procedura al Ministero delle attività produttive che, verificato l'esito della istruttoria, entro trenta giorni, sottopone la domanda al parere del Comitato tecnico di cui all'art. 16, comma 2, della legge 17 febbraio 1982, n. 46. 5. Il Ministero delle attività produttive, entro trenta giorni dal parere del Comitato tecnico, emana il decreto di concessione dell'agevolazione indicando la misura del contributo in conto capitale e del finanziamento agevolato. 6. Il decreto di concessione condiziona l'erogazione del contributo alla stipula del contratto di finanziamento e indica, fra l'altro, nel rispetto di quanto disposto dal presente decreto a) la durata del finanziamento agevolato b) l'eventuale misura delle risorse finanziarie da immettere da parte dei soggetti che partecipano al capitale del soggetto beneficiario c) la misura minima del finanziamento bancario d) il tasso da applicare al finanziamento agevolato. 7. Entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto di concessione il soggetto agente stipula per conto di CDP S.p.a. e per conto del soggetto finanziatore il finanziamento con un unico contratto. Art. 9 - Erogazioni delle agevolazioni 1. L'erogazione del finanziamento è effettuata con le modalità di cui all'art. 9 delle direttive FIT e alle relative circolari attuative. 2. L'erogazione del finanziamento potrà avvenire, previa acquisizione delle garanzie deliberate e l'assolvimento di tutti i termini, obblighi, condizioni e quant'altro previsto nel contratto di finanziamento, a stati di avanzamento lavori, così come stabilito dal decreto di concessione, in relazione allo stato di realizzazione del progetto agevolato, e secondo quanto disposto dal presente decreto. 3. Le singole erogazioni saranno proporzionalmente imputate al finanziamento agevolato ed al finanziamento bancario. Il mancato trasferimento al soggetto agente, da parte della CDP S.p.a. e/o dell'eventuale soggetto finanziatore, dell'importo di spettanza sarà condizione sospensiva nell'erogazione. 4. Nel caso in cui prima dell'erogazione si verifichi una modifica della situazione economica, patrimoniale o aziendale del soggetto beneficiario e/o della composizione dei soci che ne possiedono il capitale, tale da variare in senso negativo la positiva valutazione del merito di credito del soggetto beneficiario espressa dal soggetto finanziatore, il soggetto agente sospende l'erogazione del finanziamento. L'erogazione potrà essere ripresa, con ogni opportuna modifica, ristrutturazione e rimodulazione del piano di ammortamento e della sua durata, comunque nel rispetto di quanto disposto dal presente decreto, dopo l'accertato superamento dei motivi che hanno prodotto la sospensione. 5. Il contributo di cui all'art. 5, comma 4, sarà erogato dal Ministero delle attività produttive contestualmente alle quote di finanziamento agevolato. Art. 10 - Estinzione anticipata del finanziamento 1. Il soggetto beneficiario avrà la facoltà di estinguere anticipatamente, anche parzialmente, il finanziamento nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente normativa di riferimento ed in misura tale che sia sempre rispettata l'originaria proporzione tra il finanziamento agevolato e il finanziamento bancario, dietro corresponsione da parte del medesimo soggetto beneficiario della commissione contrattualmente prevista per detta evenienza dal contratto di finanziamento. Art. 11 - Revoca delle agevolazioni 1. La revoca delle agevolazioni è disposta ai sensi dell'art. 10, comma 3, delle direttive FIT nei seguenti casi a) verifica dell'assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero di documentazione incompleta o irregolare per fatti, comunque, imputabili all'impresa e non sanabili b) mancato rispetto dei termini massimi previsti dall'art. 5, comma 1, delle direttive FIT per la realizzazione del programma c) mancata presentazione degli stati di avanzamento entro un anno dalle date previste nel piano delle erogazioni per il raggiungimento dei costi di ciascuno dei predetti stati di avanzamento d) mancata trasmissione della documentazione finale di spesa entro i termini di cui all'art. 9, comma 6, delle direttive FIT e) mancata realizzazione del programma di sviluppo f) mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dal programma di sviluppo, fatti salvi i casi di forza maggiore, caso fortuito, o altri fatti ed eventi sopravvenuti e non prevedibili g) mancata restituzione protratta per oltre un anno degli interessi di preammortamento ovvero delle rate di finanziamento concesso. 2. La revoca delle agevolazioni comporta la risoluzione del contratto di finanziamento agevolato e la restituzione da parte del soggetto beneficiario del debito residuo. Per il finanziamento agevolato deve essere restituito anche l'importo del beneficio di cui l'impresa ha goduto sino alla data del provvedimento di revoca in termini di differenziale di interessi tra il tasso di attualizzazione e rivalutazione di cui all'art. 2, comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, vigente alla data di rimborso delle singole rate e quello agevolato. Per il contributo in conto capitale deve essere restituito l'importo già erogato. 3. In caso di revoca gli importi dei benefici da restituire sono maggiorati di un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data dell'erogazione, maggiorato di 5 punti percentuali, nonchè, qualora la revoca sia disposta per le motivazioni di cui all'art. 10, comma 3, lettera a), delle direttive FIT, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. Art. 12 - Ulteriori disposizioni 1. Con decreto non regolamentare del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono specificate le modalità di applicazione delle disposizioni del presente decreto ai programmi di cui all'art. 1, comma 356, lettera e), della legge 30 dicembre 2004, n. 311. 2. Il Ministero delle attività produttive, impartisce alla CDP S.p.a. le indicazioni al fine del monitoraggio dell'andamento complessivo dello strumento agevolativo, in coerenza con i tempi e i termini imposti nella delibera CIPE n. 76 del 15 luglio 2005. 3. Per tutto quanto non disciplinato dal presente decreto si applicano le direttive di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 gennaio 2001. Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 1° febbraio 2006 Il Ministro delle attività produttive Scajola Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti Registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 2006 Ufficio di controllo Ministeri delle attività produttive, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 296 |
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